
Il primo articolo che vi segnaliamo oggi lo trovate su LavoriPubblici.it . E’ relativo alla nuova Circolare della Guardia di Finanza sui controlli che attengono la cessione dei crediti edilizi ai sensi dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Quando si parla di bonus edilizi, gli Enti preposti al controllo sono sostanzialmente 3 :
- l’Enea con i suoi controlli in sito e documentali
- l’Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma di comunicazione della cessione; destinati a obiettivi diversi.
- la Guardia di Finanza con due diversi applicativi:
- Prisma (Portale RIScossioni Monitoraggi e Applicazioni) che consente la consultazione per singolo codice fiscale dei crediti di cui è titolare il contribuente e dei dati registrati sulla piattaforma di cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, verificando se si tratti di soggetto cedente o cessionario, gli importi, la tipologia di credito e tutte le informazioni relative alla data di accettazione o rifiuto del credito stesso
- Monic (MONItoraggio delle Compensazioni) che consente interrogazioni puntuali o massive attraverso l’elaborazione dei dati dei modelli F24, per individuare le indebite compensazioni dei crediti d’imposta, compresi quelli di natura agevolativa cedibili a terzi.
La circolare della Guardia di Finanza: cessione crediti, divieto di frammentazione e codice univoco
La Guardia di Finanza richiama la precedente circolare del 21 luglio 2022 con la quale erano state fornite precise indicazioni in merito alla scadenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari e sulle modifiche al meccanismo di cessione dei crediti edilizi.
Prima di entrare nel merito, la Guardia di Finanza ricorda che dal 1 Maggio 2022 i crediti non possono essere fatti oggetto di cessioni parziali e che ad ogni credito è attribuito un codice di identificazione univoco composto da 17 caratteri di protocollo e 7 caratteri della comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito.
Gli ultimi 6 caratteri sono assegnati automaticamente dalla piattaforma cessione crediti per distinguere rate e titolari della detrazione.
Nuova funzionalità per PRISMA
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha, infine, informato che all’interno di Prisma è disponibile una nuova funzionalità, denominata “Cessione crediti con tracking”, mediante la quale è possibile analizzare le cessione dei crediti oggetto delle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
Per accedere a tale funzionalità è necessario inserire l’identificativo fiscale del soggetto da interrogare e il periodo di riferimento (successivo al 30.04.2022).
Le eventuali operazioni eseguite dopo il 1° maggio 2022 in relazione a prime cessioni comunicate entro il 30 aprile 2022 continuano ad essere visualizzabili nella preesistente sezione denominata “Cessione crediti”.
Superbonus 110%: gli effetti della cessione dalle banche e il futuro delle detrazioni fiscali
Dopo ben 10 correttivi nel 2022, che hanno costretto a nove mesi di passione ( per usare un eufemismo) Professionisti e Imprese, si comincia a dibattere del futuro del Superbonus e, in generale, del sistema dei Bonus edilizi.
Il blocco intermittente ha avuto come obiettivo la riduzione della capienza fiscale del sistema e ha generato un periodo davvero complesso per il comparto edile che si è trovato più volte sul bordo della rupe.
Superbonus 110%: il blocco della cessione
Prima Poste Italiane ha bloccato l’acquisto dei crediti indiretti (maturati cioè da sconto in fattura), poi è arrivato il blocco di Cassa Depositi e Prestiti. Infine le Banche stesse hanno cominciato a ridurre gli acquisti mettendo paletti sempre più pressanti, soprattutto a seguito della circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate che ha inasprito il concetto di responsabilità solidale.
Superbonus 110%: riapertura della cessione
Dopo la recente conversione del Decreto Aiuti le Banche hanno ottenuto la possibilità di cedere i crediti acquistati in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, senza facoltà di ulteriore cessione.
Proroga o non proroga, questo è un problema..
Al momento, sul tema, occorre attendere le decisioni del nuovo Governo sulla disciplina.
Il Superbonus potrebbe non ricevere nessuna proroga e le aliquote future scenderebbero al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Proprio per questo, pensare ad una (seria) rimodulazione del sistema che incentiva le ristrutturazioni e il recupero del patrimonio esistente, mantenendo le caratteristiche premianti sugli interventi di miglioramento energetico e strutturale, potrebbe essere la strada giusta, soprattutto dopo 28 mesi di utilizzo intensivo del superbonus 110% che (errori di gioventù a parte) ha dimostrato l’importanza di un impianto normativo che definisca per prima cosa l’obiettivo della misura fiscale.
Anche nell’articolo di Edilizia.com ritroviamo un’analoga informazione. L’ ANCE e l’intera filiera industriale stanno lavorando sullo sviluppo di proposte che possano migliorare e rendere strutturali i Bonus Edilizi.
Superbonus 110% sarà stravolto? Indiscrezioni, modifiche e possibili proroghe
Al momento, tra indiscrezioni e incertezze, l’unico dato certo sembra essere quello che ci saranno delle modifiche importanti per il maxi-incentivo, probabilmente già nella prossima Legge di Bilancio 2023.
In particolare, si pensa a delle soluzioni che portino a proseguire nel percorso già avviato dal Governo Draghi con il PNRR, al fine di raggiungere gli obiettivi europei legati al risparmio energetico e alla messa in sicurezza in ottica antisismica.
L’idea è quella di mantenere attivi e rendere strutturali i Bonus Edilizi. È per questo motivo che oggi l’ANCE chiede a nome dell’intero settore che la disciplina non venga ulteriormente stravolta.
Allo stesso tempo però, visti appunto i numerosi stop ai lavori dovuti alle misure anti-frode, l’ANCE afferma anche che “non sarebbe sbagliato pensare ad una proroga di sei mesi rispetto alle scadenze previste”.
Esaurite le questioni di sistema veniamo a temi più specifici, in cui andiamo a vedere le risposte ad interpelli da parte di Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: prevalenza residenziale sempre sull’intero edificio
Il caso della prevalenza residenziale è emerso in riferimento ad un condominio che presenta al suo interno un’unità immobiliare censita in F/7, adibita alla funzione di centrale telefonica.
Il condominio richiedente vorrebbe beneficiare del Superbonus 110% per la realizzazione di una serie di interventi edilizi e chiarisce di quali unità immobiliari è composto, fra cui “una centrale telefonica, che appartiene strutturalmente all’edificio seppure con accesso autonomo dall’esterno“.
La normativa prevede che le infrastrutture di questo genere non vadano considerate come unità immobiliari e quindi l’istante chiede alle Entrate se nel calcolo della prevalenza residenziale ai fini dell’usufrutto del Superbonus 110% debba essere ricompresa anche la superficie dell’unità in F/7.Advertisement – Pubblicità.
In relazione al Superbonus 110%, il Fisco ricorda le coordinate del principio di prevalenza residenziale e che l’edificio va considerato nella sua interezza, con la sola esclusione della superficie catastale delle pertinenze, che invece non andranno considerate.
A più riprese, tra D.L. e Circolari, alla questione si sono date risposte differenti.
Oggi sappiamo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione possono essere oggetto di iscrizione al catasto, anche senza l’attribuzione di una rendita catastale.
Per questo motivo, con la stessa Circolare, si è disposta l’introduzione della categoria catastale F/7, che consente appunto di censire tali beni al catasto “senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”.
In conclusione il Fisco dispone che il condominio, nella determinazione della prevalenza residenziale per il Superbonus 110%, dovrà tener conto anche dell’intera area appartenente alla centrale telefonica, fatto salvo il raggiungimento del 50% della prevalenza residenziale.
Scadenze Superbonus 110%: condominio vincolato fino al 31 dicembre 2023
In riferimento ai casi dei condomini tutelati, ovvero degli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici e/o ambientali
La normativa prevede che, qualora un edificio si trovi in un’area sottoposta a tutela, per via della quale risulti impossibile svolgere i lavori trainaNTI previsti dal Decreto Rilancio per il maxi-incentivo, allora i proprietari delle singole unità potranno comunque procedere allo svolgimento dei lavori secondari (trainaTI) nelle proprie abitazioni, usufruendo sempre della detrazione al 110%.
Nella risposta ad interpello n. 462 del 21 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate analizza appunto il caso di un condominio tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio).
La concessione consente agli edifici interessati dai vincoli di tutela di procedere con i lavori “secondari” anche se non sono ammessi i lavori “principali” e quindi anche se non vengono eseguiti congiuntamente a questi ultimi.
Come già chiarito con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici devono seguire i termini di scadenza previsti per le persone fisiche che effettuano interventi “sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio”.
Ciò in quanto, appunto, questi casi vengono considerati al pari delle unità funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
In conclusione gli immobili vincolati possono quindi fruire del Superbonus considerando i seguenti termini di scadenza:
- 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70%, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;
- 65%, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.