Quali sono le novità introdotte dal MITE?

In questo articolo vediamo punto per punto quali sono i nuovi contenuti introdotti.

Indice degli argomenti

  1. Il nuovo Decreto
  2. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
  3. Sintesi dei 5 articoli del Decreto
  4. L’Allegato A
  5. Entrata in vigore
1. Il nuovo decreto MITE detto" Costi Massimi"è stato firmato dal Ministro Cingolani il 14 Febbraio scorso, con l'obiettivo di fissare una soglia di tutela dei cittadini e delle imprese contro le speculazioni e i prezzi non giustificati dalla penuria di materie prima del contesto attuale (fonte Sky).

Tale soglia di prezzi è stata aumentata del 20% circa rispetto al precedente quadro normativo. In caso di superamento della soglia prevista lo sconto fiscale non sarà riconosciuto.

La Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del 16 Marzo 2022. La data della pubblicazione è cruciale. 

Si apre infatti una fase transitoria di 30 giorni, dopo i quali le pratiche che verranno presentate dovranno rispettare i requisiti dell'Allegato A del nuovo decreto che va a sostituire l'Allegato I del decreto di Agosto 2020. 

Fra gli operatori del settore ci sono alcuni dubbi in merito alla data esatta in cui depositare le pratiche per usufruire dei prezzi pregressi.
Il 16 Aprile sarà comunque la data certa in cui l'applicazione dei nuovi requisiti entrerà in vigore.

Il Decreto Costi Massimi si applica solo in caso di utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura per Superbonus, Bonus Facciate, Ecobonus, Bonus Casa e anche in caso di detrazione diretta per Superbonus ma non con 730 precompilato. 

Entriamo ora nel merito dei singoli articoli del Decreto Costi Massimi per una breve sintesi.

L'articolo 1 del Decreto definisce " i  costi  massimi   specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruita'  delle  spese di cui all'art. 119, comma 13,  lettera  a)  e  all'art.  121,  comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020."

Ambito di applicazione

Nell'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione, si fa riferimento alla "tipologia di beni individuata dall'allegato A" di cui riportiamo di seguito due immagini e riassumiamo i capitoli importanti:
  1. Riqualificazione energetica
  2. Isolamento coperture
  3. Isolamento pavimenti
  4. Isolamento pareti perimetrali
  5. Sostituzioni di chiusure trasparenti inclusi infissi
  6. Installazione di sistemi di schermaturesolari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di meccanismi automatici di regolazione
  7. Impianti a collettori solari
  8. Impianti di riscaldamento di caldaie ad acqua a comdensazione e/o generatori di aria calda a condensazione
  9. Impianti con micro co-generatori
  10. Impianti con pompe di calore
  11. Impianti con sistemi ibridi
  12. Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili
  13. Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scalda acqua a pompa di calore
  14. Installazione di tecnologie di building automation
Nell'articolo 3 vengono indicati i costi massimi ammissibili:
" fermo restando  l'ammontare  massimo  delle  detrazioni  fiscali
concedibili  e  l'ammontare  della  spesa   massima   ammissibile   a
detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruita'  delle  spese
per gli interventi nel  rispetto  dei  costi  massimi  specifici  per
tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonche'  conformemente
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 

I prezzi asseverati dei tecnici non comprendono Iva, oneri professionali, installazioni e mano d’opera.

Per gli interventi che non sono presenti nell’Allegato A, l’asseverazione spese andrà verificata utilizzando i prezziari delle Regioni e delle Province Autonome o i Listini delle Camere di Commercio territorialmente competenti o i prezziari DEI.

I costi massimi,previsti oggi, dovranno essere aggiornati il 1 Febbraio di ogni anno a partire dal 2023.

In conclusione, nell’articolo 4 e 5 vengono indicate le modifiche al precedente Decreto e l’entrata in vigore prevista dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Se vuoi saperne di più o vuoi sottoporci la tua pratica contattaci oggi per ogni chiarimento.

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