
L’asseverazione, o perizia tecnica asseverata, è una perizia. nella quale il tecnico attesta che tutti i dati riportati nel documento sono veri.
Cosa è l’asseverazione? Chi la fa e quando farla? Sono tante le domande a cui vogliamo dare risposte in questo articolo.
Indice
- Cos’è l’asseverazione
- Quando va fatta
- Chi è autorizzato a farla
- In cosa differisce dal visto di conformità
- Come è stata modificata dal Decreto Anti Frodi
- Cosa significa congruità delle spese?
Cos’è l’asseverazione
Tecnicamente l’asseverazione, o perizia tecnica asseverata, è una perizia. nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel documento sono veri.
Tipi di asseverazione
In corso d’Opera
L’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori nel caso in cui si scelga la cessione del credito o lo sconto in fattura.
A conclusione dei Lavori
L’asseverazione deve essere SEMPRE redatta sempre alla fine dei lavori.
Chi è autorizzato a fare l’asseverazione
Secondo la guida della Agenzia delle Entrate l’asseverazione tecnica è un documento che viene rilasciato da un tecnico abilitato: un geometra, un ingegnere o un architetto, nel quale si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus nonchè la congruità delle spese sostenute, ossia che i costi dichiarati nel computo metrico estimativo rispecchino quelli degli interventi da fare.
“I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.”
L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale a meno che tale polizza professionale non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Il rilascio delle asseverazioni costituisce una conditio sine qua non alle quali è subordinata la fruizione del Superbonus.
Va precisato che il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato non consente di accedere alla predetta agevolazione. L’asseveratore stesso incontra un regime sanzionatorio severo nel caso di dichiarazione falsa o di informazioni rilevanti omesse: una multa da 50.000 a 100.000 €, nonché da due a cinque anni di reclusione.
Il visto di conformità. Cos’è e quando farlo
Il visto di conformità certifica i presupposti che danno diritto alla detrazione ed è rilasciato da :
- professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
- responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Il professionista che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili al 110 per cento. Tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento agevolabile, secondo il nuovo Decreto del 2022.
Differenze tra asseverazione e visto di conformità
L’asseverazione tecnica, come abbiamo spiegato all’inizio di questo articolo, è una perizia nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel documento sono veri.
Il visto di conformità è il documento elaborato da professionisti abilitati per certificare i presupposti che danno diritto alla detrazione e viene rilasciato dopo la trasmissione telematica di tutti i documenti. In sostanza certifica la congruità tra i documenti inviati e quanto previsto dalla normativa in essere.
E’ utile ricordare che Il nuovo Decreto Antifrodi del 2022 ha introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione anche per il bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Vediamo il dettaglio nel paragrafo seguente.
Come è stata modificata l’asseverazione dal Decreto Antifrodi
Nel recente Decreto Legge detto “Decreto Costi Massimi”, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 16 Aprile 2022, le asseverazioni necessarie per il superbonus e per altre agevolazioni sono differenti.
Per il superbonus o per il sismabonus servono:
- l’asseverazione tecnica che certifica l’esistenza dei requisiti minimi
- il visto di conformità
- l’asseverazione che dimostra la congruità delle spese.
Per il bonus facciate con cessione del credito servono solo:
- il visto di conformità
- l’asseverazione che dimostra la congruità delle spese.
Per l’ecobonus deve essere trasmessa l’asseverazione tecnica dei requisiti minimi, solo se i lavori sono iniziati prima del 6 ottobre 2020, e l’asseverazione che dimostra la congruità delle spese, se i lavori sono iniziati dopo il 6 ottobre 2020.
Cosa significa congruità delle spese secondo il nuovo Decreto?
Secondo l’art. 3 del nuovo Decreto Antifrodi LINK INTERNO la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari dell’Allegato A, dove sono riportati le spese massime accessibili per ogni tipo di intervento.
Qualora l'intervento in esame non sia presente nell'Allegato A "l’asseverazione spese andrà verificata utilizzando i prezziari delle Regioni e delle Province Autonome o i Listini delle Camere di Commercio territorialmente competenti o i prezziari DEI". Se vuoi saperne di più o vuoi sottoporci la tua pratica contattaci oggi per ogni chiarimento.